30 Aprile 2008 entrano in vigore le nuove regole sull'emissione di assegni e libretti di deposito in base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 231/2007.
Bene, cari
signori, siamo finalmente giunti
al capolinea.
Oggi entra in vigore il DL n. 231 del 21 Novembre 2007, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario allo scopo di prevenzione riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché in attuazione della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione ".
Oseremo dire un altro grande regalo fatto dall'ex Governo Prodi e dall'Unione Europea alla nostra Italia.
Questo Decreto Legge che salvaguarda e rafforza ulteriormente la lotta all'antiriclaggio, ancora per una volta penalizza fortemente i più deboli.
Già l'effetto di controllo e restringimento della libertà di azione sul denaro, impedisce a molti italiani di effettuare le piccole e semplici operazioni quotidiane.
Avete ben capito, parliamo dei soggetti protestati, che ad oggi sono quasi 15 Milioni.
In Italia a queste persone gli viene negato l'apertura di un conto corrente bancario!
E mi direte cosa c'entra con questa Legge?
La Legge obbliga la "NON TRASFERIBILITA' " degli assegni.
Ora, se io sono un soggetto protestato, e, ricevo in pagamento di una mia prestazione, un assegno con la dicitura "NON TRASFERIBILE",lo dovrei cambiare attraverso versamento sul mio conto corrente o, allo sportello della banca emittente.
Sappiamo benissimo che il cambio presso uno sportello della banca emittente, anche se giuridicamente è ammesso, NON è possibile. Questo per una serie di fattori riconducibili al riconoscimento della persona ed ad altre problematiche che vengono sollevate al momento della richiesta del cambio assegno da parte dell'impiegato della banca emittente.
E poi? Se io sono un soggetto protestato, nel rigor di logica non mi possono cambiare un assegno bancario o circolare!!!!!
Poi, se non sono titolare di un conto corrente, perchè protestato, come faccio a cambiare questo assegno?
Il sistema bancario ha adottato uno strumento, che potrebbe essere utilizzato, per l'appunto da chi, a dir loro, possiede dei pregiudizi, ed è il Servizio Bancario di Base (SBB). Grazie ad un accordo fatto da diversi Istituti di Credito attraverso il Consorzio Patti Chiari www.pattichiari.it , il Servizio Bancario di Base, come dice la parola stessa, offre la possibilità di diventare titolari di un semplice rapporto di conto corrente, ordinario, per le sole operazioni di ricevimento bonifici, versamenti assegni e relativi prelievi allo sportello o tramite carta Bancomat. Suddetto servizio NON prevede il carnet di assegni.
Nel sito di www.pattichiari.it sono riportate tutte le banche che adottano tale prodotto finanziario ma, cosa strana, NESSUNA e diciamo NESSUNA possiede ancora conoscenze sullo stesso e, con molta disinvoltura, SI RIFIUTANO di aprire o instaurare qualsiasi rapporto con soggetti che hanno subito PROTESTI di cambiali e/o assegni o a loro carico gravano pregiudizievoli (pignoramenti, ipoteche legali, ipoteche giudiziarie, segnalazioni a centrali rischi: sofferenza e/o incaglio).
Ma allora siamo tornati al punto di partenza:
Restringimento e eliminazione totale della libertà di azione finanziari per i più deboli;
Impossibilità di apertura dei conti correnti a soggetti con indici pregiudizievoli e con protesti a carico;
Nuovo Aumento dei costi di gestione + € 1,50 per ogni assegno emesso con dicitura TRASFERIBILE (Sicuro introito al sistema bancario):
Sicuro aumento delle operazioni per contanti e sottoforma di "NERO"
Sicuro aumento degli illeciti finanziari
Sicuro aumento delle insolvenze per assegni emessi con CODICE FISCALE errato!
Siamo in uno Stato dove invece di allentare la morsa del sistema bancario lo favoriamo attraverso strumenti sempre più complessi e costosi alla stregua di impedimenti legati all’accesso del credito (Basilea 2 e conseguenti) ed adesso anche alla burocratica emissione di un semplice assegno bancario e/o circolare.
E’ chiaro ed evidente che il sistema bancario, attraverso l’espressione di Leggi ed Attuazioni di Direttive CEE, manifesta la propria intenzione nel ridurre drasticamente la circolarità del denaro, inteso lo stesso come “contante”.
Con questa volontà in tempi mediamente ristretti si vuole portare il mercato Italiano verso transazioni di natura elettroniche, facilmente controllabili ed identificabili, limitando o azzerando la piena libertà finanziaria dell’individuo e della PMI.
Dall’altro versante vi potrebbe essere un indiscriminato aumento del traffico a “Nero” e dell’illecito finanziario, generato da soggetti deboli che per poter “campare” sono costretti ad effettuare operazioni “non visibili”.
La nostra denuncia viene manifestata alla luce dell’ingresso delle nuove norme legate al DL n. 231.
Non riteniamo plausibile certe condizioni che sfavoriscono decisamente i soggetti più deboli.
Pensiamo che certi argomenti devono essere necessariamente studiati e approvati attraverso contradditori fatti con Associazioni di categoria e Associazioni che hanno oggetti e argomentazioni in materia.
Non possiamo assolutamente accettare prese di posizione fatte alla luce di Leggi Europee che si rispecchiano negativamente sul territorio Italiano.
La Legge potrebbe essere recepita perfettamente dall’Italia, se la nostra Nazione si adeguasse anche a quelle che sono le norme Europee riferite al protesto degli assegni e cambiali. Norme completamente diverse con diverse modalità di gestione e conseguenze di ritorno.
Per meglio documentare ed informare il nostro Associato e navigatore, di seguito riportiamo la normativa, riferita al DL 231, parziale e riguardante le operazioni bancarie, potete anche scaricare per intero il DL 231 del 21/11/2007:
Gli assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola "NON TRASFERIBILE".
Puoi comunque chiedere alla tua Agenzia, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari o l'emissione di assegni circolari, (per un importo inferiore a 5.000 euro) in forma libera e cioè senza clausola "NON TRASFERIBILE". In questo caso deve essere pagata a titolo di imposta di bollo la somma di euro 1,50 per ogni modulo di assegno bancario o assegno circolare.
Negli assegni bancari e circolari richiesti o rilasciati senza la clausola "NON TRASFERIBILE", ogni girata deve sempre riportare il codice fiscale del girante. L'assenza del codice fiscale comporta la nullità della girata e l'assegno non può essere pagato**. È importante controllare che tutte le eventuali precedenti girate rechino il codice fiscale.
I dati identificativi ed il codice fiscale di chi richiede moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera e di chi li presenta all'incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne facciano richiesta.
Gli assegni bancari emessi dal correntista a proprio favore (compresi quelli con espressioni tipo "a me stesso", "a me medesimo" o simili), di qualsiasi importo, non possono essere girati ad altra persona. Questi assegni possono solamente essere presentati ad una banca per l'incasso da parte del correntista stesso.
Eventuali moduli di assegni già in tuo possesso possono essere utilizzati anche dal 30 aprile 2008 in poi, avendo cura di rispettare da tale data le disposizioni sopra indicate.
È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, effettuato per qualsiasi motivo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro; il trasferimento può essere eseguito solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.
Oltre alle limitazioni sopraindicate relative al trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, ai libretti di deposito al portatore si applicano anche le seguenti specifiche disposizioni:
Il saldo dei libretti di deposito bancari al portatore emessi dal 30 aprile 2008 deve essere inferiore a 5.000 euro.
I libretti di deposito bancari con saldo pari o superiore a 5.000 euro esistenti al 30 aprile 2008 devono essere estinti oppure ricondotti ad un saldo inferiore a 5.000 euro entro il 30 giugno 2009.
In caso di trasferimento di un libretto di deposito bancario al portatore di qualsiasi importo, il cedente comunica alla banca emittente, entro 30 giorni, i dati identificativi del soggetto al quale il libretto è stato ceduto e la data di trasferimento. Per i trasferimenti di libretti avvenuti prima del 30 aprile 2008, è anche ammesso che il soggetto al quale il libretto è stato ceduto rilasci alla banca un'autocertificazione relativa al trasferimento stesso.
*Le stesse regole valgono anche per gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.
** L'unica eccezione riguarda chi pone all'incasso l'assegno, che non deve apporre il codice fiscale qualora sia già identificato quale cliente della banca ovvero qualora venga identificato al momento dell'incasso medesimo.
*** Le stesse regole valgono anche per i libretti di deposito postale al portatore.
(fonte www.unicreditbanca.it )
Oggi entra in vigore il DL n. 231 del 21 Novembre 2007, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario allo scopo di prevenzione riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché in attuazione della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione ".
Oseremo dire un altro grande regalo fatto dall'ex Governo Prodi e dall'Unione Europea alla nostra Italia.
Questo Decreto Legge che salvaguarda e rafforza ulteriormente la lotta all'antiriclaggio, ancora per una volta penalizza fortemente i più deboli.
Già l'effetto di controllo e restringimento della libertà di azione sul denaro, impedisce a molti italiani di effettuare le piccole e semplici operazioni quotidiane.
Avete ben capito, parliamo dei soggetti protestati, che ad oggi sono quasi 15 Milioni.
In Italia a queste persone gli viene negato l'apertura di un conto corrente bancario!
E mi direte cosa c'entra con questa Legge?
La Legge obbliga la "NON TRASFERIBILITA' " degli assegni.
Ora, se io sono un soggetto protestato, e, ricevo in pagamento di una mia prestazione, un assegno con la dicitura "NON TRASFERIBILE",lo dovrei cambiare attraverso versamento sul mio conto corrente o, allo sportello della banca emittente.
Sappiamo benissimo che il cambio presso uno sportello della banca emittente, anche se giuridicamente è ammesso, NON è possibile. Questo per una serie di fattori riconducibili al riconoscimento della persona ed ad altre problematiche che vengono sollevate al momento della richiesta del cambio assegno da parte dell'impiegato della banca emittente.
E poi? Se io sono un soggetto protestato, nel rigor di logica non mi possono cambiare un assegno bancario o circolare!!!!!
Poi, se non sono titolare di un conto corrente, perchè protestato, come faccio a cambiare questo assegno?
Il sistema bancario ha adottato uno strumento, che potrebbe essere utilizzato, per l'appunto da chi, a dir loro, possiede dei pregiudizi, ed è il Servizio Bancario di Base (SBB). Grazie ad un accordo fatto da diversi Istituti di Credito attraverso il Consorzio Patti Chiari www.pattichiari.it , il Servizio Bancario di Base, come dice la parola stessa, offre la possibilità di diventare titolari di un semplice rapporto di conto corrente, ordinario, per le sole operazioni di ricevimento bonifici, versamenti assegni e relativi prelievi allo sportello o tramite carta Bancomat. Suddetto servizio NON prevede il carnet di assegni.
Nel sito di www.pattichiari.it sono riportate tutte le banche che adottano tale prodotto finanziario ma, cosa strana, NESSUNA e diciamo NESSUNA possiede ancora conoscenze sullo stesso e, con molta disinvoltura, SI RIFIUTANO di aprire o instaurare qualsiasi rapporto con soggetti che hanno subito PROTESTI di cambiali e/o assegni o a loro carico gravano pregiudizievoli (pignoramenti, ipoteche legali, ipoteche giudiziarie, segnalazioni a centrali rischi: sofferenza e/o incaglio).
Ma allora siamo tornati al punto di partenza:
Restringimento e eliminazione totale della libertà di azione finanziari per i più deboli;
Impossibilità di apertura dei conti correnti a soggetti con indici pregiudizievoli e con protesti a carico;
Nuovo Aumento dei costi di gestione + € 1,50 per ogni assegno emesso con dicitura TRASFERIBILE (Sicuro introito al sistema bancario):
Sicuro aumento delle operazioni per contanti e sottoforma di "NERO"
Sicuro aumento degli illeciti finanziari
Sicuro aumento delle insolvenze per assegni emessi con CODICE FISCALE errato!
Siamo in uno Stato dove invece di allentare la morsa del sistema bancario lo favoriamo attraverso strumenti sempre più complessi e costosi alla stregua di impedimenti legati all’accesso del credito (Basilea 2 e conseguenti) ed adesso anche alla burocratica emissione di un semplice assegno bancario e/o circolare.
E’ chiaro ed evidente che il sistema bancario, attraverso l’espressione di Leggi ed Attuazioni di Direttive CEE, manifesta la propria intenzione nel ridurre drasticamente la circolarità del denaro, inteso lo stesso come “contante”.
Con questa volontà in tempi mediamente ristretti si vuole portare il mercato Italiano verso transazioni di natura elettroniche, facilmente controllabili ed identificabili, limitando o azzerando la piena libertà finanziaria dell’individuo e della PMI.
Dall’altro versante vi potrebbe essere un indiscriminato aumento del traffico a “Nero” e dell’illecito finanziario, generato da soggetti deboli che per poter “campare” sono costretti ad effettuare operazioni “non visibili”.
La nostra denuncia viene manifestata alla luce dell’ingresso delle nuove norme legate al DL n. 231.
Non riteniamo plausibile certe condizioni che sfavoriscono decisamente i soggetti più deboli.
Pensiamo che certi argomenti devono essere necessariamente studiati e approvati attraverso contradditori fatti con Associazioni di categoria e Associazioni che hanno oggetti e argomentazioni in materia.
Non possiamo assolutamente accettare prese di posizione fatte alla luce di Leggi Europee che si rispecchiano negativamente sul territorio Italiano.
La Legge potrebbe essere recepita perfettamente dall’Italia, se la nostra Nazione si adeguasse anche a quelle che sono le norme Europee riferite al protesto degli assegni e cambiali. Norme completamente diverse con diverse modalità di gestione e conseguenze di ritorno.
Per meglio documentare ed informare il nostro Associato e navigatore, di seguito riportiamo la normativa, riferita al DL 231, parziale e riguardante le operazioni bancarie, potete anche scaricare per intero il DL 231 del 21/11/2007:
Gli assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola "NON TRASFERIBILE".
Puoi comunque chiedere alla tua Agenzia, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari o l'emissione di assegni circolari, (per un importo inferiore a 5.000 euro) in forma libera e cioè senza clausola "NON TRASFERIBILE". In questo caso deve essere pagata a titolo di imposta di bollo la somma di euro 1,50 per ogni modulo di assegno bancario o assegno circolare.
Negli assegni bancari e circolari richiesti o rilasciati senza la clausola "NON TRASFERIBILE", ogni girata deve sempre riportare il codice fiscale del girante. L'assenza del codice fiscale comporta la nullità della girata e l'assegno non può essere pagato**. È importante controllare che tutte le eventuali precedenti girate rechino il codice fiscale.
I dati identificativi ed il codice fiscale di chi richiede moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera e di chi li presenta all'incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne facciano richiesta.
Gli assegni bancari emessi dal correntista a proprio favore (compresi quelli con espressioni tipo "a me stesso", "a me medesimo" o simili), di qualsiasi importo, non possono essere girati ad altra persona. Questi assegni possono solamente essere presentati ad una banca per l'incasso da parte del correntista stesso.
Eventuali moduli di assegni già in tuo possesso possono essere utilizzati anche dal 30 aprile 2008 in poi, avendo cura di rispettare da tale data le disposizioni sopra indicate.
È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, effettuato per qualsiasi motivo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro; il trasferimento può essere eseguito solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.
Oltre alle limitazioni sopraindicate relative al trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, ai libretti di deposito al portatore si applicano anche le seguenti specifiche disposizioni:
Il saldo dei libretti di deposito bancari al portatore emessi dal 30 aprile 2008 deve essere inferiore a 5.000 euro.
I libretti di deposito bancari con saldo pari o superiore a 5.000 euro esistenti al 30 aprile 2008 devono essere estinti oppure ricondotti ad un saldo inferiore a 5.000 euro entro il 30 giugno 2009.
In caso di trasferimento di un libretto di deposito bancario al portatore di qualsiasi importo, il cedente comunica alla banca emittente, entro 30 giorni, i dati identificativi del soggetto al quale il libretto è stato ceduto e la data di trasferimento. Per i trasferimenti di libretti avvenuti prima del 30 aprile 2008, è anche ammesso che il soggetto al quale il libretto è stato ceduto rilasci alla banca un'autocertificazione relativa al trasferimento stesso.
*Le stesse regole valgono anche per gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.
** L'unica eccezione riguarda chi pone all'incasso l'assegno, che non deve apporre il codice fiscale qualora sia già identificato quale cliente della banca ovvero qualora venga identificato al momento dell'incasso medesimo.
*** Le stesse regole valgono anche per i libretti di deposito postale al portatore.
(fonte www.unicreditbanca.it )