31-12-08

 

Centrale Allarme Interbancaria

 

Con l'emanazione del Decreto del Ministero di Giustizia numero 458/2001 e del Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, si è attuata la normativa secondaria prevista dal Decreto Legislativo del 30 dicembre 1999 n. 507 in materia di depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari.
Con la nuova normativa è stato istituito presso la Banca d'Italia un Archivio Informatico (Centrale d'Allarme Interbancaria) degli assegni e delle carte di pagamento irregolari, archivio che è entrato in funzione il 2 luglio 2002.

Alla Centrale d'Allarme Interbancaria, segmento CAPRI, vanno obbligatoriamente segnalati tutti quei soggetti che:

  1. abbiano emesso assegni in assenza di fondi (mancanza totale o parziale di provvista);

  2. abbiano emesso assegni senza la necessaria autorizzazione della banca trattaria.

La Banca trattaria nel caso di assegno emesso in assenza totale o parziale di provvista, ha l'obbligo di inviare al soggetto interessato entro il 10° giorno dalla presentazione del titolo al pagamento, una comunicazione di preavviso di revoca (mediante raccomandata o telegramma) prima di procedere all'effettiva segnalazione.

Nel caso in cui venga emesso un assegno privo di provvista, l'iscrizione ha luogo entro il 60° giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, sempre che nel predetto periodo non intervenga il pagamento tardivo.

Nel caso di emissione di un assegno senza provvista totale o parziale, il traente al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni CAI – e quindi evitare anche sanzioni emanate dal Prefetto – può effettuare un pagamento tardivo del titolo, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo stesso (così come previsto dall'art. 8 della L. 386/1990 modificato dall'art. 33 del D. Lgs. 507/1999).

Si precisa che tale pagamento tardivo comporta:

 

  1. il pagamento dell'importo facciale dell'assegno;

  2. il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo dell'assegno;

  3. il pagamento degli interessi, al tasso legale vigente, per il ritardato pagamento;

  4. eventuali spese sostenute.

 

 Il pagamento può essere effettuato:

 

  1. al portatore del titolo;

  2. al Pubblico Ufficiale che ha levato il protesto;

  3. alla Filiale trassata dalla Banca, mediante costituzione di un deposito vincolato in favore del portatore del titolo.

 

La prova dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita dal traente alla Banca trattaria entro il 60° giorno dalla scadenza del termine di presentazione del titolo. Qualora sia stato levato il protesto, tale prova dovrà essere fornita anche al Pubblico Ufficiale che lo ha levato, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni amministrative. 

Ove l'assegno non venga onorato con le predette modalità e nei termini previsti, la Banca provvederà all'iscrizione del nominativo traente nell'archivio CAI.

 

L'iscrizione di un nominativo in Archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di 6 mesi dalla segnalazione del nominativo.


Durante tale periodo è fatto divieto:

 

  1. a qualunque banca o ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il soggetto interessato;

  2. al soggetto iscritto di richiedere nuovi carnet di assegni;

  3. al soggetto iscritto di emettere assegni bancari e postali;

 

Il traente iscritto dovrà inoltre restituire tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li abbiano rilasciati.

 

L'intervenuta depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista o senza autorizzazione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative comminate dal Prefetto territorialmente competente (Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno).

La legge prevede che il Prefetto, per poter applicare le relative sanzioni sia informato dell'accaduto direttamente dal P.U. che ha levato il protesto, ovvero dallo stesso trattario nel caso in cui non si sia proceduto al protesto del titolo. Pertanto l'obbligo di comunicazione al Prefetto per la Banca trattaria, scatta nei soli casi in cui non si sia proceduto al protesto del titolo.


Il pagamento tardivo del titolo fa venire meno l'obbligo dell'informativa al Prefetto; altrimenti entro 90 giorni il Prefetto notifica al traente la violazione ed entro 30 giorni dalla notifica, l'interessato può presentare scritti difensivi.

E' il Prefetto che determina la sanzione con ordinanza motivata.

Il soggetto interessato – anche tramite persona delegata – ha diritto di accedere all'archivio CAI per ottenere tutte le informazioni che lo riguardino; nonché per richiedere la loro eventuale rettifica, nell'ipotesi in cui vi siano errori, o manchino i presupposti per effettuare la segnalazione.

Si ricorda che l'accesso:

 

CAI-PASS - Controllo assegni sottratti, smarriti e bloccati  

 

CAI – PASS

 

L'applicazione CAI-PASS permette di conoscere i dati non nominativi sia degli assegni bancari e postali dei quali è stato denunciato il furto o lo smarrimento, sia di quelli non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.



ATTENZIONE

 

CAI - informativa destinata alla clientela

Per elevare il grado di sicurezza nella circolazione degli assegni, dal 1° settembre 2006 saranno iscritti in Centrale d’Allarme Interbancaria coloro che, avendo emesso assegni privi di fondi, non abbiano dato prova del pagamento tardivo come disposto dalla Legge 386/90.

Ultimo aggiornamento: 28-05-07