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31-12-08 |
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Centrale Allarme Interbancaria
Con l'emanazione del Decreto
del Ministero di Giustizia numero 458/2001 e del Regolamento della Banca
d'Italia del 29 gennaio 2002, si è attuata la normativa secondaria
prevista dal Decreto Legislativo del 30 dicembre 1999 n. 507 in materia
di depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio
degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari. Alla Centrale d'Allarme Interbancaria, segmento CAPRI, vanno obbligatoriamente segnalati tutti quei soggetti che:
La Banca trattaria nel caso di assegno emesso in assenza totale o parziale di provvista, ha l'obbligo di inviare al soggetto interessato entro il 10° giorno dalla presentazione del titolo al pagamento, una comunicazione di preavviso di revoca (mediante raccomandata o telegramma) prima di procedere all'effettiva segnalazione. Nel caso in cui venga emesso un assegno privo di provvista, l'iscrizione ha luogo entro il 60° giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, sempre che nel predetto periodo non intervenga il pagamento tardivo. Nel caso di emissione di un assegno senza provvista totale o parziale, il traente al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni CAI – e quindi evitare anche sanzioni emanate dal Prefetto – può effettuare un pagamento tardivo del titolo, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo stesso (così come previsto dall'art. 8 della L. 386/1990 modificato dall'art. 33 del D. Lgs. 507/1999). Si precisa che tale pagamento tardivo comporta:
Il pagamento può essere effettuato:
La prova dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita dal traente alla Banca trattaria entro il 60° giorno dalla scadenza del termine di presentazione del titolo. Qualora sia stato levato il protesto, tale prova dovrà essere fornita anche al Pubblico Ufficiale che lo ha levato, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni amministrative. Ove l'assegno non venga onorato con le predette modalità e nei termini previsti, la Banca provvederà all'iscrizione del nominativo traente nell'archivio CAI.
L'iscrizione di un nominativo in Archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di 6 mesi dalla segnalazione del nominativo.
Il traente iscritto dovrà inoltre restituire tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li abbiano rilasciati.
L'intervenuta depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza
provvista o senza autorizzazione comporta l'applicazione di sanzioni
amministrative comminate dal Prefetto territorialmente competente
(Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno).
E' il Prefetto che determina la sanzione con ordinanza motivata. Il
soggetto interessato – anche tramite persona delegata – ha diritto di
accedere all'archivio CAI per ottenere tutte le informazioni che lo
riguardino; nonché per richiedere la loro eventuale rettifica,
nell'ipotesi in cui vi siano errori, o manchino i presupposti per
effettuare la segnalazione.
CAI-PASS - Controllo assegni sottratti, smarriti e bloccati
L'applicazione CAI-PASS permette di conoscere i dati non nominativi sia degli assegni bancari e postali dei quali è stato denunciato il furto o lo smarrimento, sia di quelli non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.
CAI - informativa destinata alla clientela
Per elevare il grado di
sicurezza nella circolazione degli assegni, dal 1° settembre 2006
saranno iscritti in Centrale d’Allarme Interbancaria coloro che, avendo
emesso assegni privi di fondi, non abbiano dato prova del pagamento
tardivo come disposto dalla Legge 386/90. |
Ultimo aggiornamento: 28-05-07