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Il protesto è un atto "con forma scritta", redatto da
un pubblico ufficiale, con il quale si rileva formalmente il rifiuto di
accettazione o di pagamento di un titolo di credito, nel termine
fissato, per avere, il predetto pubblico ufficiale provveduto
personalmente a recarsi nel luogo stabilito al fine di interpellare il
debitore e ricevere il suo rifiuto al pagamento stesso.
- CHI PUO '
LEVARE IL PROTESTO ?
Il protesto può essere levato:
- dal Notaio,
- dall'Ufficiale giudiziario,
- dall'aiutante Ufficiale giudiziario, nonché
- dal Segretario comunale, nei Comuni nei quali
non esista un Notaio o Ufficiale giudiziario.
I pubblici ufficiali abilitati alla levata del
protesto cambiario debbono trasmettere alla
Camera di Commercio competente per territorio,
l'elenco dei protesti per mancato pagamento di
cambiali accettate, di vaglia cambiari e di
assegni bancari nonché l'elenco dei protesti per
mancata accettazione di cambiali, con
l'eventuale motivazione del rifiuto entro il
giorno successivo alla fine di ogni mese.
Per consentire ai pubblici ufficiali di
predisporre in tempo utile lo stesso, deve
ritenersi che l'elenco conterrà i protesti
elevati fino al giorno 26 di ciascun mese,
comprendendo comunque quelli relativi al mese
precedente non inseriti nell'ultimo elenco
inviato (ossia dal 27° all'ultimo giorno del
mese precedente ).
L'elenco deve indicare:
- la data di ciascun protesto,
- il cognome, nome e domicilio della persona
alla quale e' stato fatto;
- la scadenza del titolo prestato;
- le somme dovute ed i motivi del rifiuto del
pagamento
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I SERVIZI A FAVORE DEL
PROTESTATO
Il debitore,
che entro il termine di
dodici mesi dalla levata del
protesto di un effetto
cambiario ( per l'assegno
protestato non è prevista
una procedura simile),
esegue il pagamento del
titolo protestato unitamente
agli interessi maturati ed
alle relative spese di
levata, ha il diritto di
ottenere la cancellazione
del proprio nome dal
registro informatico
presentando regolare istanza
corredata del titolo
quietanzato.
Il debitore che provvede al
pagamento oltre il predetto
termine può chiederne
l'annotazione nel registro,
e chi dimostri di aver
subito levata di protesto
illegittimamente od
erroneamente, può presentata
la relativa istanza
all'Ufficio Protesti.
Nel bollettino informatico
saranno altresì effettuate
tutte le variazioni relative
ai provvedimenti di
riabilitazione,
cancellazione e sospensione
decretati dal tribunale
competente
Il Dirigente responsabile
dell'Ufficio Protesti della
Camera di commercio provvede
sull'istanza entro e non
oltre i venti giorni
successivi alla
presentazione della stessa.
All'interessato va
comunicato in ogni caso
l'esito dell'istanza.
Nel caso che l'istanza venga
rigettata o per mancata
decisione sulla stessa entro
20 giorni dalla data di
ricezione, si può ricorrere
al Giudice di pace del luogo
in cui risiede il debitore
protestato.
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